Nella vita di un’impresa può bastare un singolo episodio per far emergere questioni che, fino a quel momento, erano rimaste sullo sfondo.
Un lavoratore subisce un infortunio, viene avviata un’ispezione, emerge un problema nella gestione di un appalto oppure viene contestata un’irregolarità riguardante il personale. A quel punto diventano immediatamente rilevanti domande molto concrete: chi risponde, per quale condotta e sulla base di quali obblighi?
La risposta non può essere automatica. Nel diritto penale la responsabilità è personale e deve essere ricostruita considerando ciò che ciascun soggetto era effettivamente tenuto a fare all’interno dell’organizzazione aziendale.
Datore di lavoro, dirigenti e responsabilità effettive
In materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro occupa una posizione centrale nel sistema previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Questo, tuttavia, non significa che ogni evento verificatosi nell’impresa determini automaticamente una sua responsabilità penale.
Occorre verificare quali rischi fossero presenti, come fossero stati valutati, quali misure di prevenzione fossero state predisposte e, soprattutto, quale eventuale omissione abbia avuto concretamente rilievo nella produzione dell’evento.
Anche la sola qualifica formale non è sempre sufficiente a risolvere il problema.
Nelle organizzazioni più articolate possono assumere rilievo le funzioni concretamente esercitate da amministratori, dirigenti, preposti, delegati e dagli altri soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza.
La ricostruzione deve quindi partire dall’organizzazione reale dell’impresa, e non soltanto dall’organigramma.
Un infortunio non dimostra, da solo, una responsabilità penale
Quando si verifica un infortunio sul lavoro è comprensibile che l’attenzione si concentri immediatamente sulla ricerca di un responsabile.
Sul piano giuridico, però, l’evento costituisce il punto di partenza dell’accertamento, non la prova della responsabilità.
È necessario verificare se vi sia stata la violazione di una regola cautelare, se quella violazione abbia avuto un’effettiva incidenza sull’infortunio e se l’evento rientrasse nel rischio che la regola violata avrebbe dovuto prevenire.
Il Documento di Valutazione dei Rischi, la formazione, l’addestramento, l’idoneità delle attrezzature, i dispositivi di protezione e la vigilanza sull’esecuzione delle lavorazioni acquistano quindi rilievo non come semplici adempimenti formali, ma come elementi dell’organizzazione concreta della sicurezza.
Avere documenti formalmente corretti non è sufficiente se l’organizzazione effettiva del lavoro è diversa da quella rappresentata sulla carta.
Allo stesso modo, il verificarsi dell’infortunio non consente di presumere che quegli obblighi siano necessariamente stati violati.
Delegare le funzioni è possibile, ma la delega deve essere effettiva
Nelle imprese strutturate una corretta distribuzione delle funzioni può assumere un ruolo determinante.
L’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la delega di funzioni e richiede specifici presupposti perché il trasferimento dei compiti sia effettivo.
Non è quindi sufficiente predisporre un documento denominato “delega”.
Occorre verificare che al soggetto delegato siano attribuiti reali poteri di organizzazione, gestione e controllo, un’adeguata autonomia e le risorse necessarie per esercitare concretamente le funzioni affidategli.
Restano inoltre in capo al datore di lavoro alcune funzioni che la legge considera non delegabili, tra cui la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Normattiva
È importante, inoltre, non confondere la nomina dell’RSPP con una delega di funzioni: si tratta di figure e istituti differenti.
È proprio sulla concretezza della ripartizione dei poteri che frequentemente si concentra l’accertamento quando si verifica un evento grave.
Appalti e subappalti: le responsabilità possono coinvolgere più imprese
Il problema diventa ancora più articolato quando nello stesso luogo operano più imprese.
Appalti, subappalti, manutenzioni e affidamenti a soggetti esterni richiedono di individuare correttamente i rispettivi ambiti di responsabilità.
Il committente può essere chiamato a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, a fornire informazioni sui rischi presenti e, nei casi previsti, a promuovere cooperazione e coordinamento.
Appaltatori e subappaltatori conservano, a loro volta, i propri obblighi nei confronti dei rispettivi lavoratori.
La presenza di un’impresa esterna, quindi, non comporta né un automatico trasferimento di ogni responsabilità all’appaltatore, né una responsabilità generalizzata del committente per qualsiasi comportamento dell’impresa incaricata.
Occorre individuare quale rischio si sia concretizzato e chi fosse tenuto a governarlo.
Nei cantieri edili questa ricostruzione assume un’importanza ancora maggiore, considerata la presenza di una disciplina specifica e di più figure chiamate, con funzioni differenti, a contribuire alla gestione della sicurezza. Il testo allegato pone correttamente particolare attenzione proprio ai rapporti fra committente, appaltatori e subappaltatori.
La responsabilità della società è distinta da quella dell’amministratore
Accanto alla responsabilità penale delle persone fisiche può venire in considerazione un ulteriore livello: quello della società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Tra i reati che possono determinare la responsabilità dell’ente rientrano anche, nei presupposti previsti dalla legge, l’omicidio colposo e le lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro. Normattiva
Si tratta però di una responsabilità distinta.
La presenza di una colpa individuale dell’amministratore o di un altro soggetto non consente, da sola, di affermare automaticamente anche la responsabilità della società.
La giurisprudenza richiede di accertare uno specifico deficit organizzativo dell’ente — la cosiddetta colpa di organizzazione — oltre agli ulteriori presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001. La Cassazione ha ribadito che tale elemento appartiene alla struttura stessa dell’illecito dell’ente e deve essere provato dall’accusa. Corte di Cassazione
Per questo motivo anche l’adozione di modelli organizzativi non dovrebbe essere considerata un semplice adempimento documentale: ciò che assume rilievo è il modo in cui le procedure vengono effettivamente attuate nell’attività quotidiana.
I rischi penali nel lavoro non riguardano soltanto gli infortuni
La gestione del personale può presentare anche altri profili penalmente rilevanti.
Possono venire in considerazione, a seconda dei casi, situazioni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, impiego irregolare di lavoratori stranieri oppure particolari omissioni contributive alle quali la legge attribuisce rilevanza penale.
È però importante non confondere la semplice irregolarità amministrativa o contrattuale con l’esistenza di un reato.
La qualificazione dipende sempre dagli elementi della specifica fattispecie, dalle modalità della condotta e, quando previste, dalle soglie stabilite dalla normativa applicabile.
Proprio per questo una valutazione tempestiva può evitare che problemi di natura diversa vengano impropriamente sovrapposti. Questi ulteriori profili sono espressamente individuati anche nell’approfondimento di partenza.
La prevenzione giuridica fa parte dell’organizzazione dell’impresa
La tutela penale dell’impresa non dovrebbe iniziare quando arriva un avviso di garanzia.
Una corretta organizzazione preventiva consente anzitutto di chiarire ruoli, competenze e responsabilità.
Verificare che una delega sia effettiva, che i rapporti con appaltatori e subappaltatori siano coerenti con l’organizzazione reale, che le procedure interne vengano applicate e che la documentazione rifletta ciò che accade concretamente significa ridurre le zone di incertezza nelle quali possono svilupparsi contestazioni.
Non si tratta di eliminare ogni possibile rischio: nessuna organizzazione può garantire che un incidente o un problema non si verifichino.
Si tratta di governare il rischio prima che diventi un procedimento penale. È anche il messaggio conclusivo dell’approfondimento allegato, che pone l’accento sulla prevenzione e sulla necessità di intervenire tempestivamente quando insorge una criticità.
Quando il problema è già emerso, la tempestività diventa decisiva
Se si verifica un infortunio grave, viene effettuato un sopralluogo degli organi di vigilanza oppure si riceve una comunicazione relativa a un procedimento, le prime attività possono incidere significativamente sulla successiva ricostruzione dei fatti.
Diventa quindi importante individuare e conservare la documentazione pertinente, comprendere il ruolo effettivamente rivestito dai diversi soggetti e coordinare tempestivamente la valutazione giuridica con quella dei professionisti tecnici coinvolti.
In materia penale d’impresa, infatti, la difesa non consiste soltanto nell’esaminare la singola contestazione: richiede spesso di ricostruire come l’impresa era realmente organizzata prima dell’evento.
È questa ricostruzione che consente di distinguere gli obblighi dei diversi soggetti e valutare correttamente le eventuali responsabilità.
