Ricevere una richiesta di pagamento da una società con cui non si è mai sottoscritto un contratto può generare comprensibile incertezza.

Il finanziamento era stato stipulato con una banca, mentre oggi una società diversa chiede il pagamento, propone un accordo oppure, nei casi più delicati, notifica un decreto ingiuntivo.

Il fatto che il credito sia stato ceduto non rende di per sé illegittima la richiesta. La cessione dei crediti bancari e le operazioni di cartolarizzazione sono strumenti normalmente utilizzati nel mercato finanziario.

Ciò che deve essere verificato è altro: chi sia oggi effettivamente titolare di quello specifico credito e sulla base di quali elementi possa pretenderne il pagamento.

La questione diventa particolarmente importante quando dalla semplice richiesta stragiudiziale si passa all’iniziativa giudiziaria.

Se viene notificato un decreto ingiuntivo, il tempo diventa determinante

Quando la richiesta di pagamento assume la forma di un decreto ingiuntivo, la prima valutazione da compiere riguarda i termini processuali.

Il decreto contiene normalmente l’avvertimento che l’opposizione deve essere proposta entro quaranta giorni dalla notificazione, secondo la disciplina degli artt. 641 e 645 c.p.c., salva l’eventuale diversa determinazione del termine nei casi consentiti dalla legge.

Per questo motivo, la notifica di un decreto ingiuntivo non dovrebbe essere affrontata iniziando autonomamente uno scambio di richieste documentali o una trattativa con la società procedente.

È opportuno rivolgersi tempestivamente al legale, consegnando il decreto, la relata di notifica e la documentazione disponibile sul rapporto bancario.

Il termine processuale deve infatti lasciare al difensore il tempo necessario non soltanto per predisporre formalmente l’opposizione, ma soprattutto per svolgere le verifiche preliminari: ricostruire il rapporto originario, esaminare i documenti prodotti dal ricorrente, verificare eventuali cessioni successive e individuare le difese effettivamente proponibili.

Attendere gli ultimi giorni può compromettere proprio questa attività di analisi.

Una richiesta di documenti alla società, un reclamo o l’avvio di una trattativa non sospendono automaticamente il termine per proporre opposizione.

Chi sta chiedendo il pagamento?

La banca con cui era stato stipulato il contratto costituisce il creditore originario.

Quando il credito viene trasferito, la banca assume la posizione di cedente e il soggetto che lo acquista quella di cessionario.

Nelle operazioni di cartolarizzazione il credito può essere acquistato da una società veicolo, comunemente indicata come SPV – Special Purpose Vehicle, mentre l’attività di gestione e recupero può essere affidata a un ulteriore soggetto, il cosiddetto servicer.

Può quindi accadere che nella stessa vicenda compaiano la banca originaria, una società veicolo, uno o più soggetti incaricati della gestione e, infine, il professionista che procede al recupero.

Questa pluralità di soggetti non dimostra di per sé alcuna irregolarità.

Ciò che interessa, dal punto di vista della difesa, è comprendere chi affermi di essere titolare del credito azionato e quale sia il percorso attraverso il quale quello specifico rapporto sarebbe pervenuto nella sua titolarità.

L’esistenza del debito non coincide con la titolarità del credito

Un aspetto particolarmente importante consiste nel distinguere due questioni che spesso vengono sovrapposte.

La prima riguarda l’esistenza del rapporto originario e l’ammontare del credito.

La seconda riguarda invece la titolarità della posizione creditoria in capo al soggetto che oggi agisce.

Il contratto di finanziamento, gli estratti conto e la documentazione relativa ai pagamenti possono dimostrare l’esistenza e l’evoluzione del rapporto con la banca originaria.

Non dimostrano, però, automaticamente che quel credito sia successivamente pervenuto proprio alla società che oggi ne pretende il pagamento.

Quando la titolarità viene contestata, occorre quindi verificare il collegamento tra il rapporto originario e l’operazione di cessione invocata dal nuovo creditore.

Ed è proprio su questo piano che la documentazione relativa alla cessione assume rilievo.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non risolve automaticamente la prova della titolarità

Nelle operazioni di cessione in blocco è frequente che il ricorso per decreto ingiuntivo richiami un avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Quella pubblicazione assolve innanzitutto alla funzione pubblicitaria prevista dalla disciplina delle cessioni in blocco.

Sul piano probatorio, tuttavia, il punto decisivo non è semplicemente constatare che un avviso esista.

Occorre verificare se il suo contenuto consenta di ricondurre in maniera sufficientemente precisa lo specifico credito azionato alla massa dei crediti effettivamente ceduti.

Un richiamo generico alla pubblicazione o a una cartolarizzazione non consente automaticamente di considerare provata la titolarità dello specifico credito.

La verifica deve quindi riguardare concretamente i criteri indicati nell’avviso e gli eventuali ulteriori elementi prodotti dalla società procedente.

Se tali elementi non consentono di stabilire in maniera inequivocabile che proprio quel rapporto fosse compreso nella cessione, la questione della titolarità può assumere rilievo nella difesa.

Non basta, quindi, la semplice affermazione secondo cui «il credito è stato ceduto» né il mero riferimento agli estremi di una pubblicazione.

Occorre ricostruire il percorso dello specifico credito

Tra la stipula del contratto originario e la richiesta di pagamento possono essere intervenute diverse operazioni societarie e più cessioni.

Una banca può essere stata incorporata in un altro istituto; il credito può essere stato successivamente ceduto a una società veicolo e, in seguito, ulteriormente trasferito.

In questi casi la verifica deve ricostruire la continuità della titolarità del credito, esaminando gli elementi che collegano i diversi passaggi.

Possono assumere rilievo gli atti di cessione, gli avvisi pubblicati, gli elenchi dei crediti, eventuali dichiarazioni del cedente, codici identificativi e ulteriori documenti prodotti nel giudizio.

Ma nessuna denominazione formale sostituisce l’esame del loro effettivo contenuto.

Il punto rimane sempre lo stesso: verificare se la documentazione prodotta consenta di seguire in maniera coerente il percorso di quello specifico credito sino al soggetto che oggi lo aziona.

Anche le contestazioni sul rapporto originario possono essere rilevanti

La verifica non si esaurisce nella cessione.

Occorre esaminare anche la storia del rapporto con la banca originaria.

Pagamenti già effettuati, precedenti contestazioni, accordi, modifiche delle condizioni contrattuali o altre vicende possono incidere sull’esistenza e sulla quantificazione della pretesa.

Per questo, quando viene notificato un decreto ingiuntivo, è utile mettere immediatamente a disposizione del difensore non soltanto gli atti ricevuti dalla società cessionaria, ma anche la documentazione relativa al rapporto bancario originario.

La difesa deve infatti essere costruita sul quadro complessivo della vicenda, distinguendo le questioni relative all’ammontare del credito da quelle concernenti la sua effettiva titolarità.

La verifica deve iniziare subito dopo la notifica

La principale indicazione, quando si riceve un decreto ingiuntivo relativo a un credito bancario ceduto, è quindi molto semplice: non attendere.

Il termine indicato nel decreto — ordinariamente quaranta giorni dalla notificazione — non dovrebbe essere considerato come il tempo disponibile per decidere all’ultimo momento se rivolgersi a un professionista.

È il tempo entro il quale il legale deve avere potuto esaminare la documentazione, svolgere le necessarie ricerche, ricostruire le operazioni di cessione e predisporre le difese eventualmente proponibili.

In materia di crediti bancari ceduti, proprio la complessità della documentazione può rendere queste verifiche tutt’altro che immediate.

Ha ricevuto un decreto ingiuntivo o una richiesta di pagamento da una società diversa dalla banca originaria?

Lo Studio esamina specifiche posizioni relative a cessioni di crediti bancari e cartolarizzazioni, verificando la documentazione posta a fondamento della pretesa, la titolarità del credito e le eventuali contestazioni relative al rapporto originario.

In caso di decreto ingiuntivo, è opportuno segnalare immediatamente la data della notificazione, affinché possa essere verificato il termine per l’eventuale opposizione e il tempo effettivamente disponibile per predisporre la difesa.