Hai ricevuto una richiesta di pagamento da una società diversa dalla banca con cui avevi stipulato un mutuo, un finanziamento o un'apertura di credito?
Oppure una società di recupero crediti ti ha notificato un decreto ingiuntivo, un atto di precetto o ha avviato un pignoramento, dichiarando di avere acquistato il credito dalla banca originaria?
La circostanza che una società dichiari di essere subentrata alla banca non esaurisce necessariamente le verifiche sulla sua effettiva titolarità del credito.
CESSIONE DEL CREDITO E CARTOLARIZZAZIONE: COSA CAMBIA PER IL DEBITORE?
Gli istituti bancari possono trasferire i propri crediti ad altre società, anche attraverso operazioni di cessione in blocco e cartolarizzazione, disciplinate dall'art. 58 del Testo Unico Bancario e dalla Legge n. 130/1999.
Si tratta di operazioni legittime, che consentono il trasferimento di numerosi rapporti creditizi senza richiedere il consenso dei singoli debitori.
Tuttavia, quando la società cessionaria richiede giudizialmente il pagamento, può assumere rilievo una questione spesso trascurata: il credito azionato è effettivamente compreso tra quelli acquistati dalla società che ne pretende il pagamento?
LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE È SEMPRE SUFFICIENTE?
Nelle operazioni di cessione in blocco, la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale assolve una specifica funzione prevista dalla legge.
Ma la pubblicazione, da sola, non risolve necessariamente ogni questione relativa all'esistenza della cessione e all'effettivo trasferimento del singolo credito.
La Corte di Cassazione ha più volte affrontato il tema, precisando che la prova della titolarità deve essere valutata considerando le caratteristiche dell'operazione, il contenuto della documentazione e le eventuali contestazioni sollevate dal debitore.
L'avviso pubblicato può essere sufficiente quando consenta di individuare con certezza i rapporti ceduti. In altre circostanze, invece, la dimostrazione dell'effettivo trasferimento può richiedere ulteriori elementi probatori.
Non tutte le operazioni di cessione presentano, quindi, la medesima situazione giuridica e documentale.
HAI RICEVUTO UN DECRETO INGIUNTIVO O UN ATTO DI PRECETTO?
Quando la richiesta di pagamento proviene da una società che dichiara di avere acquistato il credito, può essere opportuno verificare non soltanto l'esistenza e l'ammontare del debito, ma anche il titolo in forza del quale tale società agisce.
La questione può assumere particolare rilievo nei procedimenti monitori, nelle opposizioni a decreto ingiuntivo e nelle procedure esecutive.
L'esistenza di una cessione non costituisce, di per sé, motivo per sottrarsi al pagamento di un debito effettivamente dovuto. Tuttavia, l'eventuale carenza di prova della titolarità del credito può assumere rilevanza nella controversia, secondo le circostanze del caso concreto.
La verifica richiede un esame della documentazione contrattuale, delle comunicazioni di cessione e degli eventuali atti giudiziari ricevuti.
QUANDO RICHIEDERE UNA VALUTAZIONE LEGALE?
Ogni posizione debitoria presenta caratteristiche proprie. Per questo motivo non è possibile stabilire, sulla base della sola comunicazione di cessione, se la richiesta di pagamento sia adeguatamente documentata o se sussistano specifici profili di contestazione.
Lo Studio Legale Gesuelli si occupa di contenzioso bancario, cessione dei crediti, cartolarizzazioni e controversie relative alle procedure di recupero giudiziale ed esecutivo.
È possibile sottoporre allo Studio la documentazione ricevuta per una valutazione preliminare della posizione, anche in presenza di un decreto ingiuntivo, di un atto di precetto o di una procedura esecutiva già avviata.
In presenza di atti giudiziari è importante agire tempestivamente, poiché le eventuali iniziative difensive sono soggette a termini e condizioni previsti dalla legge.
Per richiedere una valutazione del caso, è possibile contattare lo Studio attraverso l'apposita sezione del sito.
Il presente approfondimento ha carattere informativo e non sostituisce la valutazione professionale della singola vicenda.
